Nel novero delle nuove ipotesi di agevolazione fiscale introdotte dalla legge di bilancio 2019, vi è il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires e destinate al finanziamento degli interventi su edifici e terreni pubblici (articolo 1, comma da 156 a 161, legge 145/2018).
Di seguito si illustra sinteticamente la disciplina dell’agevolazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: ambito oggettivo e soggettivo, misura e limiti, utilizzo e adempimenti comunicativi.
Le erogazioni liberali devono essere indirizzate al sovvenzionamento di interventi su edifici e terreni pubblici sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari. Ai fini dell’agevolazione. i lavori devono essere finalizzati ai seguenti scopi:
Il tax credit è riconosciuto anche nell’ipotesi in cui le erogazioni liberali siano destinate ai concessionari o agli affidatari dei beni oggetto degli interventi.
Sotto il profilo temporale, il bonus spetta per le erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Sono agevolabili le erogazioni effettuate da:
Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto:
Le risorse stanziate per il finanziamento dell’agevolazione sono pari a: 1 milione di euro per il 2019, 5 milioni di euro per il 2020 e 10 milioni di euro a partire dal 2021.
Il tax credit è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i titolari di reddito d’impresa, è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24. In tal caso, peraltro, non operano né il limite annuale di 250mila euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili con F24 fissato in 700mila euro per ciascun anno solare (articolo 34, legge 388/2000).
Per i soggetti Ires, inoltre, il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
I beneficiari delle erogazioni liberali (quindi anche i concessionari e gli affidatari dei beni sui quali sono eseguiti gli interventi) devono comunicare:
La definizione delle disposizioni necessarie per la concreta attuazione del credito d’imposta è rimessa a un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano